CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata,
fino alla sua abrogazione, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23
maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue
successive modificazioni. 2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il
turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle
rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile,
anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso
nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”,
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero
altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare,
è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo
comma. 3. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente:“I pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da
chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non
accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che
costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del
turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod.
Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita
di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui
all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al
Fondo di garanzia di cui al successivo art. 18. 4. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se nel caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia
di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi
dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur. 5. PAGAMENTI
L’acconto del 30% del prezzo del pacchetto turistico dovrà essere
versato all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta
impegnativa mentre il saldo entro 30 giorni prima della partenza. Per le
prenotazioni effettuate nei 30 giorni antecedenti la partenza l’intero
importo del soggiorno dovrà essere versato al momento della
prenotazione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne,
da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la
risoluzione di diritto. 6. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10% il consumatore puo’
recedere il contratto , previo rimborso delle somme già versate, purchè
ne dia comunicazione scritta entro due giorni lavorativi da quando è
venuto a conoscenza dell’aumento che, in caso contrario s’intende
accettato. 7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando
il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non
accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già
pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai
sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il turista può esercitare i
diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o
nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso
fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli
annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del
turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che
annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio
di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite
l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse
egli ad annullare. 8. RECESSO DEL TURISTA Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra, il
turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento
di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà
dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o
di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui
ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma, o nel caso previsto all’art. 7, comma 2, saranno
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui
all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale
nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma
fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di
coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del
contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti
tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del
contratto. 9. PENALI DI ANNULLAMENTO Al turista che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate nei
precedenti articoli, saranno addebitate le seguenti penali di
annullamento:
10% della quota di partecipazione sino a 30 gg di calendario prima della partenza;
30% della quota di partecipazione da 29 a 21 gg. di calendario prima della partenza;
50% della quota di partecipazione da 20 a 14 gg. di calendario prima della partenza;
75% della quota di partecipazione da 13 a 3 gg. lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza;
100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Nessun rimborso
spetta al turista che decide di interrompere il viaggio o il soggiorno
già intrapreso. Fanno eccezione le prenotazioni confermate su
particolari strutture alberghiere il cui importo della penale verrà
stabilito di volta in volta. Tali penali saranno comunicate al momento
della conferma della prenotazione e saranno indicate in estratto conto.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti
documenti personali di espatrio. 10. SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le
generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi
al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà
quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché
degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. 11. OBBLIGHI DEI TURISTI Nel corso delle trattative e
comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani
sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale -
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi
sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini
stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali
informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti
provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento
presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I
turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i
Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei
Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare, il turista reperirà le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che
indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a
formale sconsiglio. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza
delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese
necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e
l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) ed a
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi
personalizzati. 12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione
ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il
servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire
in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del turista. 13. REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde
dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità
dalle norme vigenti in materia. 14. LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli
artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione,
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti
stabiliti, dalla C.C.V., dalle Convenzioni Internazionali che
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico
nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile. 15. OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a
prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di
diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a
proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore
e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt.
15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è
stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore 16. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione
del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione
del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del
danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista
dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio
di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o
all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data
di rientro nel luogo di partenza. 17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o dell’intermediario speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da
eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le
spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di
forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali
contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze. 18. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo
Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in
possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di
insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o
dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì
fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato
di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili
o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento
del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono
soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e
l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura
stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il
pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a
stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità
previste dall’art. 6 del DM 349/99. 19. FORO COMPETENTE Per eventuali contestazioni o
controversie sarà competente in via unica ed esclusiva il Foro di Lecce.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di
trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e
n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di
tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione)
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del
singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a
procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico
disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a
questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può
in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono
altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi
turistici (venditore, soggiorno, ecc…)
Organizzazione tecnica: AMATRAVEL SAS DI LIUBA SCHITO &C.
VIA CESARE BATTISTI 17 – 73020 SAN CASSIANO (LE)
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